Una sentenza sulla PEC

La Cassazione: in mancanza della ricevuta di avvenuta consegna, non c’è certezza dell’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario

Con la sentenza n° 27250/2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nel caso di invii di messaggi via posta elettronica certificata nell’ambito di procedimenti giudiziari, “la cosiddetta ricevuta di avvenuta consegna (RAC), costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario”. In mancanza di tale ricevuta, non è possibile considerare la comunicazione come “perfezionata”.

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ultima modifica 2018-12-05T15:06:10+02:00
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