Registro elettronico: una sentenza

Il TAR Puglia: le comunicazioni tramite registro elettronico non sono sufficienti per assicurare la fornitura di informazioni tempestive alle famiglie

Con la sentenza n° 1184/2019, pubblicata a inizio settembre, il TAR Puglia ha annullato il provvedimento di bocciatura di un alunno, precisando che le sole comunicazioni tramite il registro elettronico non possono essere ritenute sufficienti per assicurare una tempestiva fornitura di informazioni dalla scuola nei confronti delle famiglie. 

Commentando la sentenza, la newsletter La PA Digitale scrive di ”una pronuncia molto discussa che sembra andare in direzione opposta alle modifiche normative degli ultimi anni in materia di comunicazioni e domicilio digitale.“

Il Tar ha annullato il provvedimento - si legge nel commento - chiarendo che le istituzioni scolastiche hanno il compito di assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nel corso dell'anno scolastico. I giudici hanno specificato che tale impegno non è da ritenersi assolto né garantito dal fatto che, a partire dal 2016, la scuola si era dotata un Registro elettronico. Ciò in quanto non tutti i genitori sono in grado di accedere alle comunicazioni informatiche e telematiche e, nella specie, non è provato che i ricorrenti lo fossero.

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ultima modifica 2019-09-18T11:33:06+02:00
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