Le sanzioni penali in materia di privacy

Come cambia il quadro normativo nazionale alla luce delle novità introdotte dal GDPR? Ne scrive Federica Resta su Agenda Digitale

Su Agenda Digitale un approfondimento a cura di Federica Resta fa il punto sulle sanzioni penali in materia di privacy previste dal quadro normativo italiano, alla luce delle novità introdotte dalla nuova regolamentazione comunitaria in materia. L’abstract dell’articolo recita quanto segue: “una panoramica sull’articolato sistema sanzionatorio della normativa in materia di protezione dei dati personali: le modifiche introdotte dal quadro giuridico europeo, il rischio di asimmetrie, le novità procedurali. Tutto quello che c’è da sapere”.

La normativa in materia di protezione dei dati personali - esordisce la Resta - si è caratterizzata, in particolare con il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003), per un sistema sanzionatorio alquanto articolato, sia sul versante amministrativo sia su quello penale.

La caratteristica essenziale delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. 196 era riferibile alla loro natura stricto sensu sanzionatoria di norme sul trattamento dei dati personali sancite da altre disposizioni dello stesso decreto, secondo la tecnica legislativa, già adottata nella l. 675 del 1996, dei continui rinvii ai precetti extrapenali di settore, in relazione alla quale si è parlato di “vertigine combinatoria” (Corrias Lucente): significativa, in particolare, la struttura dell’art. 167.

Per quanto poi concerne il bene giuridico tutelato, a fronte di alcune fattispecie – quali segnatamente il trattamento illecito di dati personali di cui all’art. 167 – volte a tutelare in via diretta il diritto alla protezione dei dati personali della vittima (e radicate su condotte idonee a ledere o esporre a pericolo, secondo i casi, tale diritto), la maggior parte delle altre si modellava sul paradigma dei reati di inosservanza o comunque su condotte lesive dell’efficace esercizio dei poteri del Garante, assunto quale bene giuridico da tutelare in via mediata rispetto al diritto alla protezione dei dati personali e ad esso funzionale.

Le novità introdotte dal nuovo quadro giuridico Ue
La disciplina prevista dal d.lgs. 196 è fortemente mutata, anche sotto il profilo sanzionatorio, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo quadro giuridico europeo (e, quindi, dei relativi decreti legislativi di recepimento e adeguamento), articolato nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) e nella direttiva (UE) 2016/680, inerente i trattamenti per fini di polizia e giustizia penale.

Il nuovo quadro giuridico europeo ha dunque, anzitutto, distinto questi ultimi trattamenti (attratti nell’ambito applicativo della direttiva 2016/680) da tutti gli altri (ai quali si applica il Regolamento 2016/679), delineando in tal modo due diversi sotto-sistemi giuridici reciprocamente integrantisi.

Le norme incriminatrici previste dal d.lgs. 196 sono state quindi sostituite e affiancate da quelle previste dal decreto legislativo di adeguamento al Regolamento 2016/679 e da quelle contenute nel decreto legislativo, n. 51 del 2018 (di recepimento della direttiva 680), che in particolare ha introdotto tre fattispecie delittuose fondate sulla violazione di alcune regole che presiedono al trattamento di dati personali per fini di prevenzione, accertamento, repressione dei reati, nonché di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza giustizia penale e polizia.

Tali fattispecie devono – come anticipato – essere lette in combinato disposto con le abrogazioni e le nuove figure di reato previste dal decreto legislativo di adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2016/679, n…

Se, in linea generale, entrambi i sistemi sanzionatori previsti dai due decreti recepiscono la dicotomia – propria del d.lgs. 196 – delitti lesivi della riservatezza individuale/reati d’inosservanza o comunque lesivi dell’efficiente esercizio dei poteri del Garante, tuttavia ciascuna delle due discipline presenta caratteristiche sue proprie che sottendono scelte di politica criminale diverse. Così, se le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 51 del 2018 si allineano maggiormente, nel complesso, alla sistematica propria del d.lgs. 196, le norme incriminatrici introdotte dal decreto di adeguamento al Regolamento se ne discostano in alcuni aspetti, nel segno di una più marcata selettività e residualità dell’intervento penale rispetto a quello sanzionatorio amministrativo…

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ultima modifica 2019-02-26T11:43:38+02:00
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