Le offerte via PEC violano i principi di segretezza

Il TAR del Friuli Venezia Giulia: le gare vanno svolte tramite le apposite piattaforme, per garantire adeguati sistema di cifratura delle offerte

Con la sentenza n° 229 dello scorso 27 maggio, il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ha stabilito che se un bando di gara prevede l’invio delle offerte a mezzo posta elettronica, viola il principio di segretezza delle offerte, perché tale tecnologia non dispone degli appositi sistemi di cifratura dei messaggi.

Come si apprende ad Giurdanella.it, se è vero che l’articolo 40 del Codice Appalti stabilisce che dallo scorso 18 ottobre “comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (...)  è pacifico che tale obbligo non possa essere adempiuto utilizzando la posta elettronica certificata, e non mediante l’utilizzo di specifiche piattaforme elettroniche per la gestione della gara in modalità e-procurement”.

Infatti - prosegue l’articolo - il Codice Appalti al comma 5 dell’art. 52 prevede l’obbligo per la Stazione Appaltante di garantire “che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute” e di esaminare “il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

Leggi l’articolo integrale su Giurdanella.it

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ultima modifica 2019-06-27T18:06:07+02:00
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