Blockchain e validazione temporale degli smart contract

Dopo le recenti novità normative,  Giovanni Manca, Axel Mattia Ricci e Matteo Vicari  formulano alcune ipotesi di ulteriori sviluppi delle regole in materia su Agenda Digitale

Dopo la recente conversione in legge, con modifiche, del cosiddetto decreto semplificazioni 2019, con la quale il legislatore italiano affronta per la prima volta il tema delle tecnologie di registro distribuito e degli smart contract, Giovanni Manca, Axel Mattia Ricci e Matteo Vicari hanno pubblicato un approfondimento su Agenda Digitale. Nell’articolo si formulano alcune ipotesi su come la normativa in materia potrà ulteriormente svilupparsi, e farsi più dettagliata, di modo che le disposizioni riguardanti la validazione temporale degli smart contract siano conforme al regolamento comunitario eIDAS, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari. Di seguito l’introduzione dell’articolo:

La definizione di regole conformi a quelle comunitarie per la validazione temporale degli smart contract nell’ambito di tecnologie blockchain non è ovvia. In questo articolo proveremo a proporre una ipotesi di percorso che comporta scelte innovative. Ci sono infatti alcune opzioni valide per raggiungere l’obiettivo previsto dalla normativa primaria e comunitaria per la validazione temporale elettronica basata sui registri distribuiti (in inglese Distributed Ledger Technology – DLT).

L’articolo 8-ter

La conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 febbraio 2019.

Le nuove regole primarie in tema di DLT, smart contract e validazione temporale elettronica sono contenute nell’articolo 8-ter che, per comodità, si riporta di seguito.

Art. 8-ter. (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract)

  1. Si definiscono « tecnologie basate su registri distribuiti » le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
  2. Si definisce « smart contract » un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti devono possedere al fine della produzione degli effetti di cui al comma 3.

Validazione temporale elettronica

In questa sede si propongono delle ipotesi realizzative per quanto stabilito nel comma 3 in materia di validazione temporale elettronica.

Il regolamento al quale fa riferimento la legge italiana è il ben noto eIDAS e quindi andiamo subito ad analizzare cosa si stabilisce nell’articolo 41 di questo regolamento.

Nel regolamento eIDAS la validazione temporale elettronica è definita come “dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”.

La definizione totalmente neutra sul piano tecnologico è certamente un vantaggio notevole perché consente di fare scelte vincolate solo ai principi normativi.

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ultima modifica 2022-09-09T11:07:38+02:00
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