Blockchain e smart contract nella normativa italiana

I temi tornano a comparire in un emendamento al decreto semplificazioni: su Agenda Digitale approfondimenti di Massimiliano Nicotra e Fulvio Sarzana

Su Agenda Digitale continua il lavoro di documentazione e approfondimento sul percorso, tuttora non concluso, con il quale il legislatore italiano sta cercando di normare in materia di smart contract e blockchain. Dopo l’eliminazione di tali argomenti all’alto dell’ultima stesura e definitiva approvazione del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto legge n° 135/2018), il tema è tornato ad essere attuale negli scorsi giorni, con il loro reinserimento in una proposta di emendamento alla legge di conversione del decreto legge.  “Nella legge di conversione del decreto-legge di semplificazione (il D.l. n. 135/2018) - scrive Massimiliano Nicotra per la testata - ritornano le norme sulla blockchain (o, meglio, sulle “Tecnologie basate sui registri distribuiti”) che erano state inizialmente inserite e poi espunte dallo stesso”.

La proposta di emendamento in esame - prosegue Nicotra - si muove in due direzioni: da una parte introduce una definizione di smart contract e dall’altra ne definisce la valenza probatoria. Esaminiamone le novità, i possibili dubbi interpretativi e i problemi applicativi.

Con una considerazione: pur essendo meritorio l’impegno del governo volto a attribuire certezza giuridica alle tecnologie basate su registri distribuiti, bisogna ricordare l’eventualità di possibili conflitti dal punto di vista normativo in ambito Ue. Per tale ragione, a questo punto, sarebbe forse più opportuno porre semplicemente in essere delle regole atte a incentivare l’uso degli smart contract senza regolarli troppo nel dettaglio.
L’emendamento
La scorsa settimana in Senato è stato proposto un emendamento (a firma dei Senatori Patuanelli, Santillo e Grassi) per l’inserimento nella legge di conversione di un art. 8 – bis del seguente tenore:

“Articolo 8-bis.

(Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract).

  1. Si definiscono “Tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
  2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
  3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014.
  4. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, l’Agenzia per l’Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.”

Il primo, terzo e quarto comma dell’articolo di legge proposto sono identici a quelli che già erano stati inseriti (nella seconda versione) nel testo del decreto legge, salvo solo la parola “memorizzazione” al posto di “condivisione” all’inizio del terzo comma, sostituzione che appare più che adeguata in quanto fa risalire l’effetto di certificazione della data ed ora di esistenza del documento informatico ad un momento che può essere anche antecedente alla sua condivisione.

La vera novità del testo che stiamo esaminando è l’introduzione della disciplina degli smart contract, anche in tal caso provvedendo a darne una definizione e disciplinando la valenza probatoria degli stessi...
Cosa sono gli smart contract e come ci siamo arrivati

Con il termine “smart contract” si intende l’incorporazione nel software di clausole contrattuali con esecuzione automatica ed indipendente dall’intervento umano, caratteristiche che unite a quelle della blockchain – decentralizzazione, distribuzione, tendenziale immodificabilità – consente un “enforcement” delle obbligazioni contrattuali rendendone impossibile l’inadempimento.

Per comprendere meglio l’oggetto della nuova norma proposta con l’emendamento in esame sembra opportuno evidenziare che in realtà i contratti in forma informatica non sono certo una novità introdotta dalle tecnologie DLT o blockchain…”

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Sempre su Agenda Digitale, come ulteriore approfondimento sul tema è stato pubblicato anche l’articolo “Blockchain nel Ddl Semplificazioni, conseguenze e problemi dell’attuale testo”, a firma di Fulvio Sarzana.

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ultima modifica 2022-09-09T11:07:39+02:00
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