Diritto all’oblio: pro e contro la sentenza UE

Commenti contrastanti alla recente decisione di limitare l'esercizio del diritto sulle sole versioni europee dei motori di ricerca

Nei giorni successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea che limita al solo territorio comunitario l’esercizio del diritto all’oblio tramite i motori di ricerca, sono stati molti e variegati i commenti sugli effetti che ne deriveranno.

Tra gli altri, su Agenda Digitale Marina Rita Carbone scrive di “dietrofront sui diritti”.

Seguire una impronta ‘territoriale’ in una realtà senza confini quale quella digitale - si legge nel suo intervento - rappresenta un passo indietro in termini di tutela dei diritti, in particolar modo quando si tratta del diritto all’oblio, che ha assunto una posizione centrale all’interno della rosa delle tutele garantite all’interessato dalle normative succedutesi negli anni (...)

Ove le singole Autorità decidessero di seguire l’impronta ‘territoriale’ adottata dalla Corte di Giustizia Europea, si assisterebbe ad un “dietrofront” di tutele adottabili dal singolo cittadino nei confronti di colossi quali Google che, allo stato, ne possiedono le informazioni e dai quali dipende la propria reputazione agli occhi del mondo intero.

Di tenore diverso è il giudizio formulato da Bruno Saetta su Valigia Blu. Contestualizzando il pronunciamento, Saetta ricorda che la presa di posizione della Corte Europea nasce dall’impossibilità per i legislatori comunitari di emanare regole che valgano anche oltre i confini dell’Unione. Nel farlo, riporta anche le ragioni di quanti si oppongono da tempo all’idea di criteri troppo stringenti in materia di diritto all’oblio, per le ripercussioni negative che potrebbero causare sul versante della libertà di espressione.

La notizia - scrive Saetta - è stata lanciata da alcuni giornali e siti di informazione come una vittoria di Google, il che non è esatto, in quanto in realtà si tratta di un problema di corretto bilanciamento tra diritti fondamentali dell’uomo, da un lato il diritto all’oblio, appunto, e dall’altro la libertà di informazione (diritto di cronaca, diritto ad essere informati, quali diritti serventi rispetto all’esercizio della sovranità popolare – vedi Cass. del 2010).

Se da un lato erano schierati il CNIL francese e i garanti tedesco e del Regno Unito, dall’altro, insieme a Google, vi era Microsoft, Wikimedia Foundation (proprietaria di Wikipedia), il Reporters Committee for Freedom of the Press, il Center for democracy and technology, e il gruppo Article 19. Article 19 è un’organizzazione britannica che si occupa da anni delle difesa e la promozione della libertà di espressione e di informazione in tutto il mondo, e che prende il nome dal relativo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani. (...)

Il direttore esecutivo di Article 19 ha salutato la sentenza come una vittoria per la libertà di espressione globale, in quanto il governo di uno Stato (nello specifico la Francia) non ha alcuna giurisdizione per limitare l’accesso alle informazioni legalmente pubblicate (ricordiamo che il diritto all’oblio interviene su informazioni del tutto lecite) al di fuori del territorio francese. Un residente non Ue, cercando su Google.com informazioni apparse in un articolo di un giornale statunitense, non ha alcuna aspettativa che la CNIL francese possa interferire con il suo diritto di accesso a tali informazioni. Del resto il rischio sarebbe che altri Stati cercherebbero di imporre le loro sentenze a tutto Internet, in una sorta di richiesta di reciprocità. Potremmo, ad esempio, avere la Turchia che chiede di rimuovere notizie non gradite al governo turco in tutto il mondo, il Pakistan che chiede di rimuovere notizie invise al governo pakistano, la Cina che chiede di bloccare notizie relative ai campi di concentramento per gli islamici, e così via.

Di parere opposto torna invece a essere il giudizio formulato su Repubblica da Giovanna Boschetti e Nicolò Bastaroli. “L’esclusione dell’obbligo per Google di deindicizzazione per le versioni nazionali esterne a quelle degli Stati membri della UE - scrivono - è stata molto criticata dai massimi esponenti istituzionali in materia di data protection e la reazione è certamente condivisibile”.

Dal punto di vista degli operatori del settore - prosegue il testo - ed in particolare da giuristi italiani che ogni giorno si confrontano con interrogativi e soluzioni nell’interesse di persone giuridiche e fisiche - seguendo l’operatività delle aziende con un occhio costante agli adempimenti di legge e ai diritti inviolabili - si può dire che la pronuncia in questione introduce temi di incertezza de iure condito e de iure condendo, anche alla luce di ciò che la politica comunitaria sembra esprimere nella sua politica legislativa, sempre più attenta al tema digitale.

Ciò che risulterebbe emergere da tale politica è l’urgenza di offrire una giusta collocazione nel mondo del diritto al ruolo ed alla natura degli Internet Service Provider, soprattutto in considerazione dell’enorme  impatto delle notizie pubblicate sui motori di ricerca (come Google), dei volumi di consultazione, dell’esaustività e della qualità dei contenuti fruibili e del fatto che tale massa di informazioni, anche collocata negli algoritmi del web a divenire “big data”, è idonea a orientare e condizionare le opinioni e le scelte quotidiane, sia nel mondo privato che professionale.

Per tale motivo, non si dovrebbe mettere in discussione che proprio l’articolo 17 del Regolamento 2016/679 ben noto come GDPR, istituendo il “diritto all’oblio”, costituisca un baluardo fondamentale dei diritti dei singoli in rete e debba essere considerato volto a costituire un fondamentale tassello per il progresso della legislazione e dell’etica digitale.

I tre commenti citati nell'articolo:

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