La firma elettronica avanzata: un nuovo strumento per la dematerializzazione

I requisiti della firma elettronica avanzata così come indicati negli articoli 56 e 57 delle Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali, recentemente emanate. (di Giusella Finocchiaro e Annarita Ricci)

L’entrata in vigore del d.p.c.m. 22 febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”, ha reso pienamente operativa la firma elettronica avanzata nell’ordinamento giuridico italiano.

Mancando le regole tecniche, infatti, la disposizione del Codice dell’amministrazione digitale che equipara il documento informatico con firma elettronica avanzata alla scrittura privata non era applicabile. Evidente, pertanto, l’impatto che il citato d.p.c.m. è destinato ad avere sui processi di dematerializzazione in atto nelle diverse realtà organizzative.

Al quesito su che cosa sia una firma elettronica avanzata si risponde generalmente che la firma elettronica avanzata è una firma elettronica con talune caratteristiche di sicurezza. La firma elettronica avanzata può essere applicata in diversi settori: dal perfezionamento delle operazioni bancarie a quelle assicurative, alla fornitura del consenso al trattamento dei dati personali strumentale all’attività di assistenza e cura sanitaria.

I requisiti della firma elettronica avanzata sono elencati dagli artt. 56 e 57 delle regole tecniche. In particolare, secondo l’art. 56, le soluzioni di firma elettronica avanzata devono garantire:

  • l’identificazione del firmatario del documento;
  • la connessione univoca della firma al firmatario;
  • il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma;
  • la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;
  • la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
  • l’individuazione del soggetto che ha erogato la soluzione di firma elettronica avanzata;
  • l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
  • la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il mancato soddisfacimento di uno di questi requisiti, ad eccezione della individuazione del soggetto che ha erogato la soluzione di firma, impedisce di qualificare la firma apposta come “firma elettronica avanzata” e conseguentemente, di poter attribuire al documento così sottoscritto l’efficacia probatoria della scrittura privata e l’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta. 

Ulteriori obblighi in capo ai soggetti che intendono erogare soluzioni di firma elettronica avanzata sono elencati dall’art. 57. Gli obblighi ulteriori previsti dall’art. 57 sono accomunati dall’esigenza di tutela dell’utente della soluzione. Ad un generale obbligo di informazione sulle caratteristiche, anche tecnologiche, della soluzione di firma, si affianca l’obbligo di subordinare l’erogazione della soluzione alla dichiarazione, sempre revocabile, di accettazione da parte dell’utente delle condizioni e dei termini della soluzione.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e in quello sanitario, limitatamente alla categoria di utenti rappresentata dai cittadini fruitori di prestazioni sanitarie, la dichiarazione di accettazione delle condizioni può essere fornita oralmente dall’utente al funzionario pubblico o all’esercente la professione sanitaria, il quale la raccoglie in un documento informatico che sottoscrive con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Sono previsti, inoltre, obblighi di copertura assicurativa per gli eventuali danni derivanti a soggetti terzi. Altri adempimenti, infine, sono richiesti dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Avv. Annarita Ricci

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ultima modifica 2013-06-20T12:07:00+02:00
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