Notifiche PEC con allegati incompleti: una sentenza

La Cassazione si è espressa sulla validità di una notifica di deposito di un’ordinanza, trasmessa via PEC allegando solo alcune parti della stessa ordinanza

Con la sentenza n° 35482 dello scorso 25 luglio, la Cassazione ha stabilito che, nell’ambito di un processo penale, una notifica a mezzo PEC contenente un allegato incompleto è comunque valida.

Nel caso esaminato, tramite PEC erano state trasmesse la notifica di deposito di un’ordinanza e in allegato, la stessa ordinanza, per la quale però erano state riportate le sole pagine dispari dell’atto. Segnalando l’anomalia, la persona destinataria dell’ordinanza aveva fatto ricorso, contestandone la validità.

Come si apprende su Altalex, pur rilevando l’incompletezza della trasmissione, la Cassazione ha respinto il ricorso ricordando che “La comunicazione integrale al difensore del provvedimento tramite PEC, contenente anche la motivazione, non è espressamente prescritta da alcuna norma di legge”.

“Deve pertanto ritenersi - si legge in un passaggio successivo della sentenza - che la sia pure parziale comunicazione del provvedimento, completo dell'attestazione di deposito, non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa, poiché il difensore ha avuto piena conoscenza della data in cui il provvedimento è stato depositato e aveva l'onere e la possibilità di visionare la copia integrale dell'atto recandosi in cancelleria”.

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ultima modifica 2018-10-26T15:54:52+01:00
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