Formazione dei documenti informatici: “lo SPID unica certezza”

Così Giovanni Manca sul sito della community Cantieri PA, analizzando le nuove norme in materia derivanti dall’ultimo aggiornamento al Codice della PA Digitale

Alla luce di quanto previsto dall’ultimo aggiornamento del CAD, in particolare con l’articolo 20, comma 1-bis, l’unica certezza per ciò che concerna la formazione di documenti informatici pienamente validi a norma di legge è SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. È quanto sostiene Giovanni Manca, che ha approfondito la questione per il sito della community Cantieri PA. Di seguito l’introduzione dell'articolo:

La versione vigente del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), in vigore dal 27 gennaio 2018, ha introdotto una nuova fattispecie di formazione del documento informatico nell’articolo 20, comma 1-bis. In particolare nell’appena citato comma si stabilisce che:

“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore(…omissis…).”

Per completare il quadro sulle novità introdotte nell’ultimo CAD, dobbiamo citare anche quanto stabilito nel secondo periodo dell’articolo 21, comma 2-bis:

“Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del Codice (civile) redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.”

Nel seguito si commentano queste norme con lo scopo di fornire evidenza sulla portata di queste novità, evidenziando delle criticità con delle proposte operative per meccanismi organizzativi e tecnologici più semplici e coordinati tra di loro. Il tutto anche con l’indispensabile coordinamento con l’articolo 65 del CAD, che tratta di Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

Leggi l’articolo sul sito di Cantieri PA

All’argomento Giovanni Manca ha dedicato un ulteriore approfondimento su Agenda Digitale.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina