Fattura elettronica: “le norme sull’Iva vanno adattate alle nuove procedure digitali”

È quanto auspica Robert Braga, autore di una riflessione in materia pubblicata sul Corriere delle Comunicazioni

Le norme in materia di Iva risalgono al 1972. A 46 anni da allora, e dopo una rivoluzione digitale che ha profondamente modificato l’esistente, creando il presupposto tra le tantissime altre cose, per la gestione elettronica delle fatture, dovrebbe essere tempo di riadattarle a questa nuova realtà. A sostenerlo è Robert Braga, per conto del Forum Italiano Fatturazione Elettronica, autore di una riflessione in materia pubblicata sul Corriere delle Comunicazioni.

In un mondo sempre più rivolto al digitale - si legge in apertura dell’articolo - gli uffici amministrativi aziendali e gli studi professionali tenutari della contabilità dal primo gennaio 2019 (leggasi anche 1 luglio 2018) si troveranno a dover interpretare una normativa Iva scritta in un momento nel quale (correva l’anno 1972) non esistevano ancora i computer come li pensiamo oggi ma tutte le informazioni viaggiavano su supporti cartacei.

E per sopperire alle deficienze e limiti  di un simile supporto nasceva la necessità di creare una univocità tra un documento cartaceo (nel caso di specie la fattura di acquisto) e la sua registrazione contabile ai fini, da una parte dell’esercizio alla detrazione dell’imposta ivi indicata e dall’altra, mediante l’assegnazione di un protocollo (ex 2co. art.25 del Dpr 633/72) necessario per dimostrare al verificatore preposto che i documenti fossero tutti riportati nel registro Iva acquisti e ,così facendo, permetterne una corretta detrazione dell’imposta.

Se l’azione di trascrizione di questo numero assegnato dal sistema gestionale in fase di registrazione della fattura del fornitore è risultata alquanto immediata nella sua applicazione su di un supporto analogico (leggasi cartaceo) lo stesso non si può dire quando il documento originale diventa un file xml.

Questa problematica, che per le aziende di piccole dimensioni (contabilità semplificata) e i professionisti non sussisterà più stante il disposto di cui  al 2co. dell’art. 4 del D.Lgs. n.127/15 (grazie al quale viene meno l’obbligo di tenuta del registro Iva acquisti delle fatture elettroniche) risulta invece di palese evidenza per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione…

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ultima modifica 2018-06-07T16:08:00+01:00
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