Diritto all'oblio solo nell'UE

La Corte Europea: la rimozione dei contenuti non può essere estesa alle versioni dei motori di ricerca attive nei Paesi non appartenenti all’Unione Europea

Con una sentenza pubblicata il 24 settembre, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che Google non è tenuta alla rimozione globale dei contenuti in nome del diritto all’oblio. Ciò dovrà avvenire nei Paesi dell’Unione Europea, come da precedenti pronunciamenti in materia, a cominciare dalla storica sentenza del 2014, ma i contenuti oggetto di rimozione dalle versioni del motore di ricerca accessibili nei Paesi UE, potranno continuare ad essere fruibili nelle versioni attive in altre regioni geografiche del mondo.

La sentenza arriva al termine di una vicenda giudiziaria che aveva visto contrapposti Google e il Garante per la protezione dei dati personali francese, che nel 2016 aveva multato la società americana dopo il rifiuto di rimuovere alcuni contenuti su scala globale, in nome del diritto all'oblio. La vicenda si era trascinata a livello giudiziario fino ad arrivare alla Corte di Giustizia europea, dove è stata emessa la recente sentenza che chiude fine ai dubbi interpretativi in materia.

Su Punto Informatico, un articolo illustra i contenuti della vicenda e i nuovi meccanismi di funzionamento dei motori di ricerca a seguito dei cambiamenti introdotti:

Se un cittadino francese chiede a Google la rimozione di alcuni siti dall’indice, Google non dovrà più estendere questa rimozione a tutte le versioni di Google a livello mondiale. La logica è quella di un riequilibrio necessario dei diritti, nell’ottica di una proporzionalità di intervento.

Al tempo stesso, la Corte impone a Google l’estensione del diritto all’oblio all’intera Unione Europea. Ma questo non significa soltanto che i risultati debbano essere rimossi dai vari Google.it, Google.fr, Google.de, eccetera: il motore dovrà mettere in atto tutti gli espedienti utili ad impedire che un cittadino europeo possa facilmente aggirare i limiti della geolocalizzazione passando attraverso una versione extracomunitaria del motore.

Nel concreto, ricostruendo l’esempio antecedente: se un cittadino francese chiede a Google la rimozione di alcune pagine dall’indice, la rimozione avverrà su tutte le versioni del motore che fanno riferimento ad estensioni di dominio europee (Google.it, Google.fr, Google.de, eccetera); al tempo stesso, nessun cittadino europeo potrà ragionevolmente trovare indicizzate tali pagine se tenterà medesima ricerca tramite versioni extra-europee del motore (es. Google.com.br, Google.ca, eccetera). Tuttavia Google non avrà il dovere di cancellare dall’indice tali pagine sui motori extra-europei poiché fuori dall’UE il diritto all’oblio verrebbe a perdere la sua funzione ed occorrerà richiamarsi ad altre giurisprudenze per ottenere la cancellazione delle pagine.

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