Blockchain e smart contract entrano nella normativa italiana

La memorizzazione di un documento informatico tramite tecnologie basate su registri distribuiti produrrà gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica

Con l’approvazione al Senato, e successivamente alla Camera, del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto semplificazioni  decreto legge n° 135/2018), la normativa italiana riconosce per la prima volta che “la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014”.

Il riconoscimento, annunciato già in sede di elaborazione del decreto approvato alla fine del 2018, ma poi non più presente nella sua stesura definitiva, viene definito da Massimiliano Nicotra, autore di un approfondimento in materia su Agenda Digitale, come un “passaggio epocale, soprattutto con riferimento al sistema del documento informatico e delle firme elettroniche, nonché per le conseguenze che può avere su quello che potremmo fare online: dai contratti di locazione infranovennali alla costituzione di associazioni fino a determinati contratti di lavoro e i registri pubblici”.

Innanzitutto - scrive Nicotra nell’articolo - la norma riconosce gli effetti della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del regolamento eIDAS (Regolamento (UE) n. 910/2014) ai documenti informatici memorizzati sulla blockchain. Questo significa ottenere una “certificazione” della data ed ora di esistenza di un’evidenza informatica in un dato momento. È la funzione tipica dei registri, che appunto consentono di documentare un determinato fatto in un certo istante di tempo: il pubblico registro automobilistico, i registri catastali, il registro delle imprese.

Ma la blockchain diventa così anche una tecnologia che consente ad ogni cittadino di poter soddisfare in maniera semplice e rapida le esigenze di provare i propri diritti: si pensi al diritto d’autore, che sorge nel momento della creazione di un’opera, e la cui registrazione presso gli enti ha il solo scopo di dimostrare l’anteriorità della creazione; in tale ipotesi la memorizzazione dell’opera sulla DLT (Distributed Ledger Technology) ha proprio l’effetto di rendere opponibile a terzi la data ed ora di creazione dell’opera stessa, così tutelando l’autore.

Si pensi anche a tutti i documenti che normalmente vengano creati e che, ad oggi, possono acquisire la certezza della data solamente mediante la registrazione all’Ufficio del Registro o tramite gli altri “escamotage” che ci siamo dovuti inventare in questi anni (plichi raccomandati, annullamento di francobolli (servizio oltretutto non più fornito da Poste Italiane), etc.). Con questa norma oggi potranno essere registrati su una blockchain e la loro data ed ora di esistenza potrà così essere opposta a chiunque.

Cosa cambia col riconoscimento della validità degli smart contract...

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