Ammissibili i ricorsi tramite scansioni PDF

La Cassazione: pur non essendo documenti digitali "nativi”, raggiungono lo scopo della notificazione

Un ricorso in Cassazione notificato a mezzo posta elettronica, allegato al messaggio in formato pdf non “nativo”, bensì tramite la scansione della sua copia cartacea, non può essere dichiarato inammissibile. Seppure in tale formato, la scansione permette comunque di raggiungere lo scopo della notificazione dell’atto al destinatario. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 18324 dello scorso 12 luglio, oggetto di approfondimento sul sito di informazione giuridica Altalex.

Non è inammissibile - si legge nell’introduzione dell’articolo - il ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata allegato al messaggio in formato “pdf” (ovvero Portable Document Format), creato mediante la scansione della copia cartacea e non in formato pdf “nativo”, cioè salvato in formato pdf con un programma di videoscrittura. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 18324/2018 della Cassazione civile.

La sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione si occupa di esaminare la tematica della validità della notificazione di un atto processuale che la parte ha eseguito a mezzo posta elettronica certificata qualora l’atto notificato sia stato allegato al messaggio in formato “.pdf” e non in formato .pdf “nativo.

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