Algoritmi delle PA: una sentenza

Il Consiglio di Stato: le decisioni automatizzate imputabili a sistemi informatici pubblici sono atti amministrativi informatici a tutti gli effetti

Con la sentenza n° 2270 del 2019, pubblicata lo scorso 8 aprile e successivamente segnalata dalla newsletter La Pa Digitale, il Consiglio di Stato si è pronunciato su una decisione automatizzata imputabile ad un sistema informatico di una pubblica amministrazione. La richiesta degli appellanti coinvolti nella vicenda era che tale atto fosse considerato com un atto amministrativo a tutti gli effetti, e il pronunciamento dell’organo di giustizia ha di fatto confermato tale orientamento.

La regola tecnica che governa ciascun algoritmo - si legge nella sentenza - resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest’ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola algoritmica, quindi:

  • possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell’attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.;
  • non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l’elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz’altro non può essere demandata al software, è quindi da rintracciarsi al momento dell’elaborazione dello strumento digitale;
  • vede sempre la necessità che sia l’amministrazione a compiere un ruolo ex ante di mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell’algoritmo (soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di deep learning);
  • deve contemplare la possibilità che – come è stato autorevolmente affermato – sia il giudice a “dover svolgere, per la prima volta sul piano ‘umano’, valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica”, con la conseguenza che la decisione robotizzata “impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti”.

In definitiva, dunque, l’algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo informatico”.

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ultima modifica 2019-07-04T14:07:28+02:00
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