Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract: pubblicata la legge

In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto semplificazioni 2019: al suo interno le definizioni delle due tecnologie

Nella Gazzetta Ufficiale n° 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge n° 12 dell'11 febbraio 2019, che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge n° 135 del 14 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. 

Tra le altre cose, la nuova norma fornisce le seguenti definizioni delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract:

Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract). - 1. Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.

Per ulteriori approfondimenti, leggi l'articolo "Blockchain e smart contract entrano nella normativa italiana"

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ultima modifica 2019-02-14T10:01:36+01:00
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