Conservazione originali analogici: emanato il decreto di attuazione dell’articolo 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno, fornisce l'elenco dei documenti analogici originali che le amministrazioni possono conservare in digitale, previa autenticazione della conformità all'originale da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale, e quelli per i quali vige l'obbligo della conservazione in formato cartaceo

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che era stato approvato lo scorso 21 marzo, è stata annunciata con una nota sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione:

“Tale provvedimento – si legge nel testo – contiene l'elenco dei documenti analogici originali unici che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente conservare in formato cartaceo, nonché l'elenco dei documenti che possono essere digitalizzati a condizione che la conservazione sostitutiva avvenga previa autenticazione della conformità all'originale da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per tutti gli altri documenti non espressamente indicati – conclude la nota – è rimessa alla discrezionalità di ciascuna Amministrazione la scelta tra la conservazione cartacea e quella digitale”.

In calce alla nota si riportano anche il testo originario del decreto e la tabella allegata che riporta l’elenco dei documenti oggetto di attenzione nel provvedimento.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina